
SINISTRI STRADALI
In caso di sinistro stradale TUTELA TOTALE offre:
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consulenza a 360 gradi immediata sul sinistro con il supporto di studi legali specializzati in sinistri stradali
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analisi della dinamica del sinistro stradale e verifica le responsabilità nell’evento
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avvio della pratica per la procedura di richiesta danni materiali e fisici.
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Anticipo di tutte le spese mediche e fisioterapiche presso centri medici convenzionati inclusa la visita del medico legale di parte finale
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Servizio di carrozzeria/riparazione dei mezzi (auto-motoveicoli) coinvolti nel sinistro con centri convenzionati
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Servizio di auto sostitutiva
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Gestione della pratica per l’eventuale rottamazione dell’autoveicolo
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Gestione pratica di risarcimento assicurativo per il PASSEGGERO o TERZO TRASPORTATO
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Gestione pratica di risarcimento per il PEDONE investito
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Assistenza per il risarcimento con IL FONDO VITTIME DELLA STRADA che interviene quando il veicolo è sprovvisto di copertura assicurativa o non è stato identificato
In caso di esito negativo del sinistro nulla è dovuto a TUTELA TOTALE

Devi Sapere Che :
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Per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni mentre per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da fatto illecito, il termine di prescrizione è di 5 anni;
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dal 1º febbraio 2007, in caso d’incidente stradale, i danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) sono risarciti direttamente dal proprio assicuratore secondo la procedura di rimborso detta INDENIZZO DIRETTO o CARD - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto;
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in caso di sinistro oltre al rimborso delle spese di riparazione, possono essere integrate alcune voci di danno quali: fermo tecnico, svalutazione del veicolo, spese di demolizione, immatricolazione del nuovo mezzo, spese di deposito ecc.;


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la disciplina del risarcimento dei danni psico-fisici per il danno biologico tiene in considerazione l’invalidità temporanea, cioè il periodo tra il sinistro e la guarigione e l’invalidità permanente (valorizzata in punti percentuali);
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Il terzo trasportato (PASSEGGERO), ha sempre diritto per legge al completo ristoro dei danni subìti a prescindere dalla percentuale di responsabilità attribuibile al conducente del mezzo sul quale viaggiava;


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il terzo trasportato passeggero deve rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della Compagnia Assicuratrice del veicolo sul quale egli viaggiava al momento del verificarsi dell’evento;