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SINISTRI STRADALI

In caso di sinistro stradale TUTELA TOTALE offre:

 

  • consulenza a 360 gradi immediata sul sinistro con il supporto di studi legali specializzati in sinistri stradali

  • analisi della dinamica del sinistro stradale e verifica le responsabilità nell’evento

  • avvio della pratica per la procedura di richiesta danni materiali e fisici.

  • Anticipo di tutte le spese mediche e fisioterapiche presso centri medici convenzionati inclusa la visita del medico legale di parte finale

  • Servizio di carrozzeria/riparazione dei mezzi (auto-motoveicoli) coinvolti nel sinistro con centri convenzionati

  • Servizio di auto sostitutiva

  • Gestione della pratica per l’eventuale rottamazione dell’autoveicolo

  • Gestione pratica di risarcimento assicurativo per il PASSEGGERO o TERZO TRASPORTATO

  • Gestione pratica di risarcimento per il PEDONE investito

  • Assistenza per il risarcimento con IL FONDO VITTIME DELLA STRADA che interviene quando il veicolo è sprovvisto di copertura assicurativa o non è stato identificato

In caso di esito negativo del sinistro nulla è dovuto a TUTELA TOTALE

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Devi Sapere Che :

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  • Per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni mentre per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da fatto illecito, il termine di prescrizione è di 5 anni;

  • dal 1º febbraio 2007, in caso d’incidente stradale, i danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) sono risarciti direttamente dal proprio assicuratore secondo la procedura di rimborso detta INDENIZZO DIRETTO o CARD - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto; 
     

  • in caso di sinistro oltre al rimborso delle spese di riparazione, possono essere integrate alcune voci di danno quali: fermo tecnico, svalutazione del veicolo, spese di demolizione, immatricolazione del nuovo mezzo, spese di deposito ecc.;

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  • la disciplina del risarcimento dei danni psico-fisici per il danno biologico tiene in considerazione l’invalidità temporanea, cioè il periodo tra il sinistro e la guarigione e l’invalidità permanente (valorizzata in punti percentuali);

  • Il terzo trasportato (PASSEGGERO), ha sempre diritto per legge al completo ristoro dei danni subìti a prescindere dalla percentuale di responsabilità attribuibile al conducente del mezzo sul quale viaggiava;

Image by David Emrich
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  • il terzo trasportato passeggero deve rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della Compagnia Assicuratrice del veicolo sul quale egli viaggiava al momento del verificarsi dell’evento;

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